La gestione delle fatture elettroniche scartate dalla Pubblica Amministrazione, non è mai stata chiarita in maniera inequivocabile dall'Agenzia delle Entrate.
Il principio di diritto di ottobre 2020 n.17 aveva dato un'interpretazione chiara del comportamento e cioè visto che la fattura si intende emessa con il rilascio della ricevuta di consegna, il rifiuto da parte della P.A. non è rilevante.
"Laddove la fattura nei confronti della P.A. sia emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto IVA, si ricorda che ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto 3 aprile 2013, n.55, <<La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio>>. AI fini dell'emissione non rileva, dunque, l'eventuale successivo rifiuto del documento da parte della P.A.".
Le specifiche tecniche versione 1.7.1 del 1° ottobre 2022, nel paragrafo inerente la verifica dell'unicità della fattura trasmessa, recitano quanto segue:
"Verifiche di unicità della fattura
La verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l'inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata; in quest'ottica, qualora i dati contenuti all'interno della fattura e relativi a:
- identificativo cedente/prestatore;
- anno della data fattura;
- numero fattura;
- Codice 00404 - Fattura duplicata;
- Codice 00409 - Fattura duplicata nel lotto;
- se il fornitore impiega un sistema ERP/contabile che consente di poter generare una medesima fattura elettronica (stesso numero, stessa data, etc), in questo caso sarà possibile riemettere la medesima fattura dopo essere intervenuti a correggere l'errore, e lo SDI (Sistema di interscambio) non bloccherà la fattura trasmessa dato che era stata precedentemente emessa una "Notifica di esito cedente/prestatore" di rifiuto;
- se il fornitore impiega un sistema ERP/contabile che NON consente di poter generare una medesima fattura elettronica (stesso numero, stessa data, etc), in questo caso si dovrà annullare la fattura elettronica emessa tramite una nota di rettifica interna che non dovrà essere trasmessa allo SDI, e successivamente si dovrà generare una nuova fattura elettronica da trasmettere.
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