Passa ai contenuti principali

Regime OSS/IOSS chiarimenti sulla fatturazione elettronica



La compilazione della fattura elettronica in caso di regime OSS e IOSS, presenta alcune lacune normative che lasciano aperti alcuni dubbi.

Il quesito più richiesto in questo ambito è come indicare l'iva nella fattura elettronica. Prima di rispondere alla domanda, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cos'è il regime OSS e IOSS.

Il regime OSS (One Stop Shop) è un sistema fiscale introdotto dall'Unione Europea il 1° luglio 2021, che permette alle imprese di vendere beni e servizi a consumatori finali all'interno dell'UE, semplificando le procedure fiscali transfrontaliere e riducendo la complessità amministrativa.

In particolare, consente alle imprese di registrarsi in uno Stato membro dell'UE e di pagare l'IVA in tale Stato  per tutte le vendite effettuate agli acquirenti finali. In questo modo, le imprese possono evitare di registrarsi per l'IVA in ogni Stato membro dell'UE in cui effettuano vendite, semplificando le procedure fiscali e riducendo i costi amministrativi.

Il regime IOSS (Import One Stop Shop) nasce per gestire la vendita a distanza di beni importati da territori terzi. Questo regime, più comunemente denominato regime di importazione, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di riscuotere presso l'acquirente l'IVA sulle vendite a distanza di beni e versare tale imposta tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS).

Entrambi i regimi sono regolamentati dall'articolo 74 sexies D.P.R. 633/1972. Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'obbligo di emissione della fattura per queste cessioni nasce solamente nell'ipotesi in cui il soggetto nazionale intenda far rientrare queste operazioni nella determinazione dello status di esportatore abituale.

Al contrario, laddove il soggetto passivo non intenda far rientrare tali cessioni nel plafond di esportatore abituale, non esiste alcun obbligo di certificazione delle vendite rientranti nel regime OSS.

Per quanto riguarda la compilazione della fattura elettronica, ci sentiamo di consigliare quanto suggerito da Assosoftware con il chiarimento pubblicato l'8 marzo del 2022:

"[OMISSIS...] in merito alla compilazione della Fattura elettronica, il suggerimento è quello di indicare solo l'imponibile con la Natura N7 (che richiama come descrizione, proprio l’art.74-sexies del DPR 633/1972), con IVA eventualmente esposta sulla descrizione o sul campo "Altri Dati Gestionali" senza effetti sull'imponibile, Totale fattura al lordo o al netto dell'IVA (il campo non è controllato da SDI).

Come ulteriore possibilità ammessa, per quanto concerne l’IVA, poiché si sta esercitando una rivalsa si potrebbe esplicitare l’iva unionale nel campo imponibile di un altro rigo, utilizzando il codice natura N1 o N2.2.

Qualora l'operatore, invece, intenda avvalersi della agevolazione prevista per gli esportatori abituali per gli acquisti senza applicazione dell'imposta, come è stato chiarito dalla Risposta 802 del 9/12/2021 dell'Agenzia delle Entrate, anche le vendite in regime OSS potranno essere conteggiate ai fini della determinazione del Plafond ed, eventualmente, per il rimborso trimestrale IVA. Conseguentemente, in questi casi, per l’imponibile si dovrà utilizzare la natura N3.2, facendo confluire tali operazioni nel rigo VE30

“Operazioni che concorrono alla formazione del plafond”, campo 3 “Cessioni intracomunitarie” della dichiarazione annuale IVA."

Alcuni consulenti hanno letto il suggerimento di indicare l'iva nei tag "altri dati gestionali", come "obbligatorio". Ad oggi vi confermiamo che non esiste nessun obbligo al riguardo.

Ricapitolando, la compilazione della fattura elettronica sarà standard, sarà necessario prestare attenzione alla natura da indicare per l'aliquota IVA: N7 o N3.2

Commenti

Post popolari in questo blog

Nasce Buffetti Finance dall'acquisizione di Sepafin da parte del gruppo Dylog

Nel sempre mutevole settore finanziario, le fusioni e le acquisizioni sono eventi comuni che possono trasformare il panorama aziendale. L'ultima notizia in questo ambito riguarda l'acquisizione di Sepafin da parte del Gruppo Dylog, una mossa che promette di avere un impatto significativo sull'industria. Il Gruppo Dylog, un rinomato player nel settore dei servizi finanziari, ha annunciato ufficialmente l'acquisizione di Sepafin, una società specializzata nella gestione dei pagamenti elettronici. Questa operazione rappresenta un passo importante per entrambe le aziende, poiché permette loro di consolidare la propria posizione nel mercato finanziario e di sfruttare sinergie significative. Sepafin ha una solida reputazione nel settore dei pagamenti elettronici, offrendo soluzioni innovative e sicure per i suoi clienti. La sua expertise in questo campo si combinerà con l'esperienza consolidata del Gruppo Dylog nel settore finanziario, creando un'entità ancora più for...

La scelta tra "EL" e "GR" per indicare la Grecia nelle fatture elettroniche

Nel processo di emissione delle fatture elettroniche, una delle questioni che può suscitare dubbi riguarda la corretta sigla da utilizzare per indicare il paese Grecia. Questo può derivare dalla varietà delle lingue utilizzate in Europa, dalla differenza tra il nome del paese nella lingua locale e in inglese, e dalle diverse normative fiscali e standard internazionali. In effetti, la Grecia è conosciuta come "Ελλάδα" (Elláda) nella sua lingua nativa, mentre in inglese è denominata "Greece". Tuttavia, quando si tratta di codificare il paese per scopi fiscali e amministrativi, è importante fare riferimento agli standard internazionali. In questo contesto, viene utilizzato il codice ISO 3166-1 alpha-2 , che assegna a ciascun paese un codice di due lettere univoco. Secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2, il codice assegnato alla Grecia è " GR ", che corrisponde alla forma abbreviata di "Ελλάδα" e "Greece". Questo codice è universalmente ric...

Fattura elettronica e CUP: come inserire o modificare il Codice Unico di Progetto con il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate

  L’Agenzia delle Entrate introduce una novità rilevante in materia di fatturazione elettronica e incentivi pubblici : è in arrivo un servizio online che consente di inserire o modificare il CUP (Codice Unico di Progetto) nelle fatture elettroniche già trasmesse allo SdI. Si tratta di un intervento atteso, che punta a semplificare gli adempimenti e ridurre gli errori formali che, fino a oggi, potevano comportare criticità fiscali e amministrative per imprese e professionisti. Cos’è il CUP e quando è obbligatorio in fattura Il CUP – Codice Unico di Progetto è un codice alfanumerico che identifica in modo univoco ogni progetto finanziato, anche parzialmente, con risorse pubbliche. La sua funzione principale è garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e permettere alle amministrazioni di monitorare correttamente l’utilizzo dei fondi. L’obbligo di indicare il CUP nelle fatture elettroniche è entrato in vigore dal 1° giugno 2023 , in base alle disposizioni del DL n. 13/2023 ....