La compilazione della fattura elettronica in caso di regime OSS e IOSS, presenta alcune lacune normative che lasciano aperti alcuni dubbi.
Il quesito più richiesto in questo ambito è come indicare l'iva nella fattura elettronica. Prima di rispondere alla domanda, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cos'è il regime OSS e IOSS.
Il regime OSS (One Stop Shop) è un sistema fiscale introdotto dall'Unione Europea il 1° luglio 2021, che permette alle imprese di vendere beni e servizi a consumatori finali all'interno dell'UE, semplificando le procedure fiscali transfrontaliere e riducendo la complessità amministrativa.
In particolare, consente alle imprese di registrarsi in uno Stato membro dell'UE e di pagare l'IVA in tale Stato per tutte le vendite effettuate agli acquirenti finali. In questo modo, le imprese possono evitare di registrarsi per l'IVA in ogni Stato membro dell'UE in cui effettuano vendite, semplificando le procedure fiscali e riducendo i costi amministrativi.
Il regime IOSS (Import One Stop Shop) nasce per gestire la vendita a distanza di beni importati da territori terzi. Questo regime, più comunemente denominato regime di importazione, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di riscuotere presso l'acquirente l'IVA sulle vendite a distanza di beni e versare tale imposta tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS).
Entrambi i regimi sono regolamentati dall'articolo 74 sexies D.P.R. 633/1972. Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'obbligo di emissione della fattura per queste cessioni nasce solamente nell'ipotesi in cui il soggetto nazionale intenda far rientrare queste operazioni nella determinazione dello status di esportatore abituale.
Al contrario, laddove il soggetto passivo non intenda far rientrare tali cessioni nel plafond di esportatore abituale, non esiste alcun obbligo di certificazione delle vendite rientranti nel regime OSS.
Per quanto riguarda la compilazione della fattura elettronica, ci sentiamo di consigliare quanto suggerito da Assosoftware con il chiarimento pubblicato l'8 marzo del 2022:
"[OMISSIS...] in merito alla compilazione della Fattura elettronica, il suggerimento è quello di indicare solo l'imponibile con la Natura N7 (che richiama come descrizione, proprio l’art.74-sexies del DPR 633/1972), con IVA eventualmente esposta sulla descrizione o sul campo "Altri Dati Gestionali" senza effetti sull'imponibile, Totale fattura al lordo o al netto dell'IVA (il campo non è controllato da SDI).
Come ulteriore possibilità ammessa, per quanto concerne l’IVA, poiché si sta esercitando una rivalsa si potrebbe esplicitare l’iva unionale nel campo imponibile di un altro rigo, utilizzando il codice natura N1 o N2.2.
Qualora l'operatore, invece, intenda avvalersi della agevolazione prevista per gli esportatori abituali per gli acquisti senza applicazione dell'imposta, come è stato chiarito dalla Risposta 802 del 9/12/2021 dell'Agenzia delle Entrate, anche le vendite in regime OSS potranno essere conteggiate ai fini della determinazione del Plafond ed, eventualmente, per il rimborso trimestrale IVA. Conseguentemente, in questi casi, per l’imponibile si dovrà utilizzare la natura N3.2, facendo confluire tali operazioni nel rigo VE30
“Operazioni che concorrono alla formazione del plafond”, campo 3 “Cessioni intracomunitarie” della dichiarazione annuale IVA."
Alcuni consulenti hanno letto il suggerimento di indicare l'iva nei tag "altri dati gestionali", come "obbligatorio". Ad oggi vi confermiamo che non esiste nessun obbligo al riguardo.
Ricapitolando, la compilazione della fattura elettronica sarà standard, sarà necessario prestare attenzione alla natura da indicare per l'aliquota IVA: N7 o N3.2
Commenti
Posta un commento