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Fatturazione elettronica: novità per la gestione del bollo nelle fatture in reverse charge


Il bollo virtuale è una soluzione introdotta in Italia per consentire alle imprese di applicare l'imposta di bollo alle fatture elettroniche. In pratica, il bollo virtuale sostituisce l'applicazione fisica del bollo cartaceo sulla fattura elettronica.

L'agenzia delle Entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse allo SDI (non considerando quelle scartate), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo. Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l'assoggettamento del bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l'Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse.

L'esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

  • ELENCO A (non modificabile): contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all'imposta di bollo (tag <BolloVirtuale> valorizzato con "SI" nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
  • ELENCO B (modificabile): contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento del bollo ma che non riportano l'indicazione prevista (tag <BolloVirtuale> non presente).
Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso delle fatture elettroniche sono messi a disposizione dall'Agenzia nell'area riservata del portale entro il giorno 15 del mese successivo a ogni trimestre.

Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica sono state aggiornate per consentire alle fatture elettroniche con tag <TipoDocumento> uguale a TD16, emesse per l'integrazione di una fattura in reverse charge interno e che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo, tag <BolloVirtuale> valorizzato con "SI", di confluire nell'elenco A del cessionario/committente.

Ciò significa che, qualora il cessionario/committente trasmetta il documento di integrazione TD16 indicando che tale integrazione viene fatta mediante l'applicazione del bollo, anziché dell'iva, tale bollo sarà addebitato dall'Agenzia delle Entrate al cessionario/committente e il documento sarà incluso tra quelli dell'elenco A.

Sarà necessario quindi che i software gestionali vengano aggiornati, per consentire questa nuova gestione.


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