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Forfettari e Bollo: gestione nella fatturazione elettronica

Dal 2024, i forfettari sono chiamati a confrontarsi con nuovi adempimenti legati alla gestione del bollo nella fatturazione elettronica. L'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 428/2022 fornisce chiarezza sulla questione, stabilendo che il bollo riaddebitato al cliente costituisce una posta reddituale, richiedendo un'esplicita indicazione nella fattura elettronica con il codice Iva specifico N2.2.

In base all'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, il bollo addebitato al cliente diventa parte integrante del compenso del professionista, assimilato ai ricavi ai fini della determinazione forfettaria del reddito. Questo significa che i forfettari devono indicare il bollo nella fattura elettronica utilizzando il codice Iva N2.2 anziché il codice N1, riservato alle spese escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Il Rischio di Contestazioni:

Sebbene i forfettari abbiano la facoltà di non seguire le indicazioni dell'amministrazione finanziaria sulla gestione del bollo, questa scelta potrebbe rivelarsi più costosa in termini pratici rispetto alle imposte generate dalla tassazione dei 2 euro della "marca". Il principale rischio è rappresentato da possibili contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Vincoli delle Aziende Fornitrici:

Nella pratica, molte aziende impongono ai propri fornitori forfettari di indicare il bollo in fattura come componente da tassare. Questa scelta è motivata dal desiderio di evitare rilievi dell'amministrazione finanziaria per l'eventuale errata indicazione dell'ammontare dei compensi erogati nella certificazione unica. Questo adempimento, che dovrebbe essere abrogato per i forfettari a partire dall'anno d'imposta 2024, è influenzato dal "bollo tassato", che deve comprendere anche i 2 euro se riaddebitati.

La Risposta dell'Agenzia delle Entrate:

L'interpello n. 428 del 12 agosto 2022 ha confermato che, nel regime forfettario, il bollo addebitato al cliente fa parte del compenso del professionista. Questa interpretazione si basa sull'obbligo solidale tra il soggetto emittente la fattura e il committente, in quanto l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione del documento.

Nonostante l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate sia soggetta a contestazioni, l'allineamento alla gestione del bollo come posta reddituale nella fatturazione elettronica sembra essere la scelta più conveniente. La gestione corretta di questo adempimento è cruciale per evitare possibili contenziosi e sanzioni. 

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