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Forfettari l'esterometro è obbligatorio



Dal 1° gennaio dello scorso anno, è entrato in vigore l'obbligo generalizzato di fattura elettronica, coinvolgendo forfettari, minimi ed enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore. Tra i vari adempimenti richiesti, particolare attenzione è richiesta per la comunicazione delle operazioni attive e passive con l'estero, noto anche come esterometro. Le nuove regole hanno portato a una revisione delle modalità di gestione dei rapporti con clienti e fornitori non stabiliti né residenti sul territorio nazionale.

I Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate:

La circolare 26/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo a questo obbligo. In particolare, al punto 1.3. si è specificato che forfettari ed enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore, rientrano tra i soggetti passivi obbligati alla fatturazione elettronica e sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi con soggetti esteri.

Forfettari e l'Esterometro:

Contrariamente alle specifiche regole di fatturazione che governano le operazioni estere, Ue ed extra Ue, anche i contribuenti in regime forfettario sono coinvolti nell'esterometro. Ad esempio, le cessioni di beni verso operatori economici Ue con trasferimento dei beni in altro Stato membro devono essere comunicate al Sistema di interscambio, anche se l'Iva non deve essere evidenziata in fattura.

Comunicazione dei Dati con l'Estero:

La comunicazione dei dati con l'estero, attivi e passivi, si concentra sui profili soggettivi coinvolte, ignorando le regole fiscali correlate. Le cessioni di beni verso soggetti non stabiliti nel territorio italiano devono essere trasmesse tramite esterometro, anche se assimilate alle operazioni interne.

Acquisti da Fornitori Ue:

Gli acquisti di beni da fornitori Ue, con trasferimento da altro Stato membro, quando di importo inferiore ai diecimila euro annui, non costituiscono acquisti intra-Ue. L'Iva è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni, a meno che il forfettario non abbia optato per applicare l'imposta in Italia. Nel caso di superamento della soglia, l'acquisto assume rilevanza in Italia, e i relativi dati devono essere comunicati tramite esterometro.

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