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Detrazione IVA a cavallo d’anno: quando portare in detrazione le fatture ricevute nel nuovo anno

 


La normativa IVA italiana prevede regole precise per l’esercizio del diritto alla detrazione, che spesso diventano particolarmente rilevanti nel passaggio tra un anno e l’altro. Comprendere quando è possibile portare in detrazione l’imposta su una fattura ricevuta può evitare errori in dichiarazione e garantire una corretta gestione della liquidazione periodica.

Il principio generale della detrazione IVA

L’articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972 stabilisce che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati:

«sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».

In altre parole, la detrazione IVA può essere esercitata solo quando l’imposta diventa esigibile, cioè quando l’operazione è effettivamente avvenuta. Tuttavia, il diritto deve essere esercitato entro la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è nato.

Il requisito formale: la ricezione e l’annotazione della fattura

A questo principio va coordinato l’articolo 25, comma 1, del medesimo Dpr 633/1972, come modificato dal Dl 50/2017, che stabilisce che la fattura deve essere:

«annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione [...] e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno».

Da qui emerge che, per esercitare correttamente il diritto alla detrazione IVA, devono essere soddisfatti due requisiti fondamentali:

- Formale: la fattura deve essere effettivamente ricevuta (oggi, in via obbligatoria, tramite Sistema di Interscambio – SdI – se emessa da un soggetto IVA nazionale).

- Sostanziale: l’imposta deve essere esigibile, cioè riferita a un’operazione effettivamente avvenuta.

La regola del 15 del mese successivo

Un ulteriore elemento introdotto dal Dl 119/2018, che ha modificato l’articolo 1 del Dpr 100/1998, consente di ampliare leggermente la finestra temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione.
Infatti, oggi il diritto può essere esercitato:

«nella liquidazione periodica in relazione ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente».

In pratica, le fatture datate in un certo mese, ma ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo, possono essere incluse nella liquidazione del mese di effettuazione solo se appartengono allo stesso anno solare.

Esempi pratici

Per chiarire, consideriamo due casi tipici:

- Caso 1:
Una fattura datata 28 ottobre 2025, ricevuta il 4 novembre 2025, può essere inserita nella liquidazione IVA di ottobre, a condizione che sia annotata entro il 15 novembre 2025.

- Caso 2:
Una fattura datata 27 dicembre 2025, ricevuta il 4 gennaio 2026, non può essere inclusa nella liquidazione di dicembre.
Essa potrà essere portata in detrazione solo nella liquidazione di gennaio 2026, poiché la ricezione è avvenuta nell’anno successivo.

Effetti per emittente e ricevente

Per chi emette la fattura, l’IVA confluisce nella liquidazione relativa all’ultimo periodo del 2025.
Per chi riceve la fattura entro l’8 gennaio 2026 (ossia entro i 12 giorni previsti per l’invio tramite SdI), l’imposta non potrà comunque essere detratta nel 2025, in conformità con quanto disposto dall’articolo 1 del Dpr 100/1998.

L’IVA di questa fattura, pur riferendosi a un’operazione del 2025, potrà quindi essere portata in detrazione solo a partire da gennaio 2026



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