Negli ultimi anni il meccanismo dello sconto in fattura per Ecobonus e Superbonus è diventato uno degli strumenti più utilizzati per beneficiare delle detrazioni fiscali legate all’efficientamento energetico. Tuttavia, la gestione pratica della fattura elettronica con sconto ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 presenta ancora diversi dubbi operativi.
In questo articolo facciamo chiarezza su come inserire correttamente lo sconto in fattura, dove indicarlo, quali dati riportare nella sezione “Altri dati gestionali” e come comportarsi nei casi di fatture miste.
1. Lo sconto non incide su imponibile né su IVA
La normativa stabilisce che lo sconto praticato dal fornitore non deve ridurre né l’imponibile né l’imposta. Questo significa che le righe della fattura devono riportare l’importo pieno, con IVA calcolata regolarmente.
Lo sconto si indica come voce separata nel corpo fattura, dopo il totale IVA inclusa, con una descrizione esplicita:
“Sconto praticato in applicazione dell’art. 121 DL 34/2020 – opzione sconto in fattura”.
In questo modo lo sconto non altera i valori imponibili, ma viene comunque evidenziato nel documento. Nell’ambito dei software di fatturazione, la voce può essere gestita nel castelletto dei totali o come riga autonoma non imponibile.
2. “Altri dati gestionali”: cosa inserire
Nella sezione Altri dati gestionali vanno riportate tutte le informazioni che consentono di identificare l’operazione agevolata e la relativa opzione comunicata all’Agenzia delle Entrate.
In particolare, è consigliabile includere:
- La dicitura normativa: “Sconto praticato in applicazione dell’art. 121 DL 34/2020”;
- L’eventuale riferimento al SAL (Stato Avanzamento Lavori);
- La data e numero della comunicazione AE;
- Eventuali estremi del bonifico parlante.
Esempio di struttura XML:
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>NOTE</TipoDato>
<RiferimentoTesto>Sconto praticato ai sensi dell’art. 121 DL 34/2020 - opzione sconto in fattura</RiferimentoTesto>
<RiferimentoNumero>SAL 2</RiferimentoNumero>
<RiferimentoData>2025-10-15</RiferimentoData>
</AltriDatiGestionali>
Nota bene: Questi dati non sono obbligatori per la validità fiscale del file, ma sono fondamentali ai fini della tracciabilità e della futura cessione del credito.
3. Fatture miste: quando solo parte dei lavori è agevolata
È possibile emettere una fattura che contenga sia lavori agevolati che non agevolati. In tal caso, le righe relative ai lavori Ecobonus riportano i valori imponibili e IVA al lordo, mentre lo sconto dell’art. 121 si applica solo a tali voci.
In questi casi è consigliabile una causale chiara, come:
“Fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – con applicazione parziale di sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 DL 34/2020”.
4. La normativa di riferimento resta l’art. 121 DL 34/2020
Nonostante i numerosi interventi legislativi (DL 157/2021, DL 11/2023, DL 39/2024), la base normativa dello sconto in fattura rimane l’articolo 121 del DL 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020.
È quindi opportuno riportare in fattura la seguente formula completa:
“Sconto praticato in applicazione dell’art. 121 del DL 19/05/2020 n. 34 (convertito in L. 77/2020) – opzione sconto in fattura”.
5. Attenzione alla data di emissione e al SdI
La data di emissione della fattura è determinante per stabilire l’anno di competenza della detrazione o del credito d’imposta. In caso di scarto del documento da parte del Sistema di Interscambio (SdI), il contribuente può riemettere la fattura entro 5 giorni, mantenendo la data originaria. Decorso tale termine, la nuova fattura assumerà una nuova data, con possibile impatto sull’anno di agevolazione.
In sintesi
- Lo sconto in fattura non modifica imponibile né IVA.
- Va indicato come voce separata nel corpo fattura.
- La sezione Altri dati gestionali deve contenere i riferimenti normativi e di tracciabilità.
- È possibile emettere fatture miste, purché lo sconto sia chiaramente riferito solo alla parte agevolata.
- La norma di riferimento resta l’art. 121 DL 34/2020.
- Attenzione alla data di emissione e ai termini di reinvio al SdI.
Fonte normativa: art.121 DL 34/2020 - Legge 77/2020, interpelli AE 140/2024 e successivi chiarimenti.
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