Nella gestione quotidiana della fatturazione sanitaria, un dettaglio apparentemente minimo come i 2 euro dell'imposta di bollo genera spesso dubbi interpretativi. Quando un medico emette una fattura esente IVA (ex art. 10 DPR 633/72) e decide di riaddebitare il costo del bollo al paziente, quell'importo deve essere considerato nel calcolo della ritenuta d'acconto?
La risposta dell'Agenzia delle Entrate è netta e poggia su principi consolidati: il bollo riaddebitato concorre alla formazione del compenso professionale. Vediamo perché.
1. La natura del bollo addebitato in fattura
Per le prestazioni mediche, l’imposta di bollo di 2,00 euro è dovuta se l’importo della fattura supera i 77,47 euro. Sebbene nella prassi sia il cliente/paziente a pagarlo, la legge stabilisce che l'obbligo di corrispondere il tributo ricada, in via principale, sul professionista che emette il documento.
L'Interpello n. 428/2022 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto fondamentale:
- Il riaddebito del bollo al cliente "fa parte integrante del compenso" del professionista.
- Tale importo viene assimilato ai ricavi/compensi e non può essere considerato una mera "partita di giro" o un'anticipazione esclusa.
2. Perché si applica la ritenuta d'acconto sui 2 euro?
La ritenuta d'acconto (solitamente del 20%) si applica sull'ammontare complessivo del compenso lordo. Per escludere una voce dalla base imponibile della ritenuta, questa dovrebbe configurarsi come un'anticipazione in nome e per conto del cliente (ex art. 15 DPR 633/72).
Tuttavia, il bollo non rientra in questa categoria perché:
- Non è una spesa sostenuta in nome del cliente: il tributo è dovuto dal medico per la validità del documento che lui stesso emette.
- È una maggiorazione del compenso: quando il medico chiede il rimborso dei 2 euro, sta tecnicamente aumentando il corrispettivo richiesto per la sua prestazione.
Di conseguenza, se il medico fattura a un sostituto d'imposta (come una clinica, un'ASL o una società), la base di calcolo della ritenuta deve includere anche l'imposta di bollo.
3. Esempio pratico di calcolo
Immaginiamo il caso di un medico che opera in regime ordinario o semplificato e che emette una fattura verso un sostituto d'imposta (ad esempio una clinica privata, un'assicurazione o una società).
- Onorario per la prestazione medica: 100,00 euro
- Riaddebito imposta di bollo: 2,00 euro
- Totale Imponibile ai fini della ritenuta: 102,00 euro
Su questo totale di 102,00 euro viene calcolata la ritenuta d'acconto:
- Ritenuta d'acconto (20% di 102,00): 20,40 euro
Il calcolo finale per il netto che il paziente o la clinica dovranno versare al medico sarà:
- Totale lordo fattura (100,00 + 2,00): 102,00 euro
- Meno Ritenuta d'acconto: - 20,40 euro
- Netto a pagare: 81,60 euro
Nota Bene: Se il medico avesse calcolato la ritenuta solo sull'onorario (20% di 100 = 20,00 euro), la fattura sarebbe errata. Infatti, non avrebbe assoggettato a ritenuta i 2 euro del bollo che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, costituiscono a tutti gli effetti parte del compenso professionale.
4. Implicazioni per i diversi regimi fiscali
Medico in Regime Ordinario o Semplificato
Il bollo esposto e incassato deve risultare tra i componenti positivi di reddito. In contabilità, non deve essere trattato come una somma "neutra", ma come un ricavo a tutti gli effetti.
Medico in Regime Forfettario
Il medico forfettario non subisce la ritenuta d'acconto, ma deve comunque prestare attenzione. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il bollo riaddebitato concorre alla determinazione del reddito forfettario e al raggiungimento della soglia limite dei ricavi (attualmente 85.000 euro).
Guida Pratica alla Fattura Elettronica
Per garantire la correttezza formale del documento XML, il medico deve seguire queste indicazioni:
- Descrizione: Inserire una riga specifica: "Imposta di bollo assolta ai sensi del DPR 642/1972 – € 2,00".
- Base Imponibile: Assicurarsi che il software gestionale includa questa riga nel totale su cui viene calcolato il codice ritenuta.
- Codice Natura: Per le prestazioni mediche esenti, utilizzare il codice N4 (o N2.2 se forfettario).
Conclusioni
Non esiste una norma che consenta di escludere specificamente il bollo dalla base della ritenuta. Al contrario, la prassi dell'Agenzia delle Entrate (Interpello 428/2022 e Risoluzione 199/E/2003) chiude la questione: il bollo riaddebitato è compenso.
Ignorare questo principio potrebbe portare a piccole ma fastidiose incongruenze nelle Certificazioni Uniche a fine anno.
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