Nel dinamico mondo della fatturazione elettronica, uno dei dubbi più frequenti per i professionisti e le imprese riguarda l’intersezione tra il Regime Forfettario e il meccanismo del Reverse Charge (inversione contabile).
Il caso tipico è quello di un artigiano o un professionista in regime forfettario che opera in subappalto nel settore edile, magari per un Comune o un ente pubblico. La domanda sorge spontanea: “Se il settore dell'edilizia prevede il reverse charge, devo applicarlo anche io?”
In questo articolo facciamo chiarezza, analizzando la normativa e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
La risposta in breve: No
Nel regime forfettario non si applica mai il reverse charge per le operazioni attive. Il contribuente forfettario non può emettere fatture soggette a inversione contabile, neppure se opera in settori (come l’edilizia) o verso committenti (come la Pubblica Amministrazione) che normalmente lo richiederebbero.
La fattura elettronica dovrà quindi essere emessa senza IVA, senza riferimenti al reverse charge, indicando semplicemente l’appartenenza al regime forfettario.
Analisi dettagliata: perché il forfettario è escluso?
1. Il Regime IVA del Forfettario
Secondo la Legge 190/2014, i contribuenti che aderiscono al regime forfettario operano in un sistema semplificato che prevede:
- L'impossibilità di esercitare la rivalsa IVA: non addebitano l’imposta ai propri clienti.
- L'esonero dal versamento dell'IVA e dalla maggior parte degli obblighi previsti dal DPR 633/72.
Poiché il forfettario è "fuori" dal normale circuito dell'IVA, viene meno il presupposto stesso del reverse charge.
2. Il chiarimento della Circolare 14/E/2015
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 14/E/2015, ha dedicato una sezione specifica al rapporto tra "Reverse charge e nuovo regime forfettario". Il documento chiarisce che:
- I forfettari emettono fattura con l’annotazione di operazione in franchigia.
- Non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti in regime forfettario.
Questa regola è assoluta e prevale anche in casi particolari come il subappalto edile o le prestazioni verso enti pubblici (Comuni, Province, ecc.).
3. Fatturazione elettronica verso la PA (FatturaPA)
Anche quando il committente è un ente pubblico, la prassi (confermata dalla Consulenza giuridica n. 3/2022) ribadisce che i forfettari:
- Restano obbligati alla fatturazione elettronica verso la PA.
- Non devono addebitare l'IVA, mantenendo la natura di operazione non soggetta.
Il caso del subappalto e il rapporto con il Comune
In un contesto ordinario, il subappalto edile prevede che il subappaltatore emetta fattura senza IVA (reverse charge) e che l'appaltatore la integri e versi l'imposta.
Tuttavia, se il subappaltatore è un forfettario, questo meccanismo si interrompe: il reverse charge presuppone che il prestatore sia un soggetto IVA ordinario che "trasferisce" l'obbligo di versamento. Poiché il forfettario non addebita l'IVA a prescindere, il Comune (o l'appaltatore) riceverà una fattura senza IVA semplicemente perché il forfettario è in franchigia, non per l'applicazione dell'inversione contabile.
Guida pratica: come compilare la fattura elettronica
Se sei un forfettario e devi emettere una fattura (FatturaPA) a un Comune per lavori in subappalto, ecco i parametri da inserire nel tracciato XML:
- Aliquota IVA: Impostare a 0.
- Imposta: 0.
- Codice Natura Operazione: Utilizzare il codice N2.2 (Operazioni non soggette - regime forfettario).
- Riferimento Normativo: Non citare l'art. 17 (reverse charge), ma inserire la dicitura obbligatoria: "Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 – regime forfettario".
- Imposta di bollo: Se l'importo supera i 77,47€, va applicata la marca da bollo virtuale da 2,00€.
Conclusioni
In sintesi, per un forfettario la semplicità del regime prevale sulle regole settoriali dell'IVA. Che si tratti di edilizia, pulizie o consulenze verso la PA, la fattura attiva del forfettario sarà sempre senza IVA e senza reverse charge.
Rispettare queste indicazioni evita errori nei flussi XML e garantisce la corretta gestione contabile sia per il prestatore che per il committente.
Fonti Normative
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2015
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)
- Consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 3 del 2022

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