Nella giungla della fatturazione elettronica, la fattura differita è uno degli strumenti più utili per semplificare i processi amministrativi, ma è anche un terreno minato per chi non padroneggia i codici tipo documento (TD).
Sbagliare tra un TD24 e un TD25 non è un semplice errore veniale: significa inviare allo SDI un documento che non rispecchia la natura dell'operazione, con il rischio di sanzioni per omessa o errata fatturazione. In questo articolo analizziamo la normativa vigente e le specifiche tecniche per non commettere errori.
Il quadro normativo: l'Articolo 21 del DPR 633/72
La possibilità di emettere una fattura in un momento successivo rispetto all'effettuazione dell'operazione non è una concessione del software, ma un diritto stabilito dall'Art. 21, comma 4, lett. a) del DPR 633/72.
La norma stabilisce che per le cessioni di beni la cui consegna risulti da documento di trasporto (DDT) o altro documento analogo, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna.
Nota operativa: Dal 2013, grazie alla Legge di Stabilità, questa possibilità è stata estesa anche alle prestazioni di servizi individuate (Art. 21, c. 4, lett. a), purché siano documentate da un'idonea prova dell'avvenuta prestazione (rapporti d'intervento, SAL, ecc.).
TD24: La fattura differita "standard"
Il codice TD24 deve essere utilizzato per la fatturazione differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a). È il caso più frequente per le aziende italiane.
Quando usarlo:
Cessione di beni: Quando la merce viaggia con DDT e si vuole riepilogare a fine mese tutte le consegne effettuate verso lo stesso cliente.
Prestazioni di servizi: Quando si emette un'unica fattura a fine mese per più interventi tecnici o consulenze effettuate nel mese precedente, richiamando i relativi rapporti di attività
Requisiti XML:
Nel tracciato della fattura elettronica, è obbligatorio compilare il blocco 2.1.8 <DatiDDT>, indicando:
- Numero del DDT.
- Data del DDT.
TD25: Le triangolazioni interne
Il codice TD25 è specifico per la fattura differita di cui all'Art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b) del DPR 633/72. Si riferisce alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del proprio cedente.
Il caso della "Triangolazione":
Immaginiamo tre soggetti: A (Fornitore), B (Promotore/Tuo cliente) e C (Cliente finale).
- A vende a B.
- B vende a C.
- A consegna direttamente la merce a C.
In questo scenario, la fattura che B emette verso C deve essere identificata con il codice TD25. Anche in questo caso, il termine di emissione è il giorno 15 del mese successivo alla consegna.
Il nodo critico: la data e l'invio allo SDI
Uno dei dubbi maggiori riguarda la data da inserire nel campo <Data> del file XML. La Circolare 14/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- La fattura può essere emessa (generata e inviata) entro il 15 del mese successivo.
- La data del documento può essere quella dell'ultima operazione del mese (es. 31/01/2026) o la data di emissione effettiva (es. 10/02/2026).
Il nostro consiglio: Per una gestione contabile più fluida e per far coincidere la liquidazione IVA con il mese di effettuazione, è preferibile indicare come data l'ultimo giorno del mese di riferimento (es. 31/01/2026) e procedere all'invio entro il 15 del mese successivo.
Perché l'ERP fa la differenza
Gestire manualmente la scelta tra TD24 e TD25, ricordandosi di agganciare i dati dei DDT nel blocco 2.1.8, è un'attività ad alto rischio di errore. Un ERP moderno riconosce automaticamente il flusso documentale e popola il file XML con i codici corretti, garantendo la compliance fiscale senza stress.
Non aspettare che sia un controllo dell'Agenzia delle Entrate a segnalarti un errore nei codici TD: la prevenzione è il miglior risparmio fiscale.
La tua azienda gestisce triangolazioni o flussi complessi di DDT? Contatta il team di Insights ERP per ottimizzare il tuo processo di fatturazione elettronica.
Sintesi operativa per il tuo ufficio
| Caratteristica | TD24 (Ordinaria) | TD25 (Triangolare) |
| Riferimento Normativo | Art. 21, c. 4, lett. a) | Art. 21, c. 4, lett. b) |
| Documento di base | DDT o Rapporto di Intervento | DDT del primo fornitore |
| Termine di invio | Entro il 15 del mese succ. | Entro il 15 del mese succ. |
Liquidazione IVA | Mese di effettuazione | Mese di effettuazione |

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