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Storno del bollo nelle fatture elettroniche: come gestirlo nelle note di credito


La gestione dell’imposta di bollo nelle fatture elettroniche è una di quelle casistiche che, a prima vista, sembrano semplici. Il problema nasce quando una fattura già emessa deve essere stornata, totalmente o parzialmente, tramite nota di credito.

Il caso è frequente: viene trasmessa una fattura elettronica senza IVA, di importo superiore a 77,47 euro, con bollo da 2 euro. Successivamente, per errore, annullamento dell’operazione, reso, sconto o variazione dell’importo, si rende necessario emettere una nota di credito.

A questo punto la domanda diventa: nella nota di credito devo stornare anche il bollo? E se lo storno al cliente, devo valorizzare di nuovo il bollo virtuale nel file XML?

La risposta richiede una distinzione fondamentale: una cosa è lo storno economico del bollo addebitato al cliente, un’altra è l’imposta di bollo dovuta sul documento elettronico.

Il bollo non funziona come l’IVA

Quando si emette una nota di credito, si tende spesso a ragionare con la logica dell’IVA: se storno la fattura, storno anche gli importi fiscali collegati.

Per il bollo, però, il ragionamento è diverso.

L’imposta di bollo è collegata al documento quando ricorrono determinati presupposti. In linea generale, sono soggette a bollo le fatture, le note, i conti e documenti simili che riguardano corrispettivi non assoggettati a IVA, quando l’importo supera 77,47 euro, salvo specifiche esclusioni o esenzioni.

Questo significa che la fattura originaria e la nota di credito devono essere valutate come documenti distinti.

Se la fattura originaria era soggetta a bollo, la successiva emissione di una nota di credito non elimina automaticamente il bollo della fattura già trasmessa. Allo stesso tempo, la nota di credito deve essere analizzata autonomamente per capire se anch’essa rientra tra i documenti soggetti a imposta di bollo.

Stornare il bollo al cliente non significa annullare il bollo della fattura originaria

Il primo errore da evitare è confondere il bollo addebitato al cliente con il bollo dovuto sul documento.

Immaginiamo una fattura elettronica emessa da un contribuente forfettario:

  • compenso: 500 euro;

  • natura IVA: N2.2;

  • bollo virtuale: sì;

  • bollo riaddebitato al cliente: 2 euro;

  • totale documento: 502 euro.

Se quella fattura viene stornata integralmente, la nota di credito potrà riportare anche lo storno dei 2 euro precedentemente addebitati al cliente.

Dal punto di vista economico, infatti, se il cliente aveva ricevuto una fattura da 502 euro, è corretto che la nota di credito totale rettifichi l’intero importo addebitato.

Tuttavia, questo non significa che il bollo della fattura originaria venga automaticamente annullato nei confronti dell’Erario. La fattura originaria resta un documento elettronico già trasmesso e, se riportava correttamente il bollo virtuale, verrà considerata nei conteggi dell’imposta di bollo.

La riga di storno del bollo nella nota di credito serve quindi a regolare il rapporto economico con il cliente, non a cancellare tecnicamente l’imposta di bollo della fattura originaria.

La nota di credito è un documento autonomo

Il punto più importante è questo: la nota di credito non deve essere trattata come una semplice copia della fattura originaria con segno opposto.

Nel tracciato della fattura elettronica, la nota di credito è un documento autonomo, normalmente identificato dal tipo documento TD04. Deve contenere i riferimenti alla fattura originaria, ma va comunque valutata in base alle proprie caratteristiche.

Di conseguenza, se la nota di credito contiene importi non assoggettati a IVA superiori a 77,47 euro, e non ricorre una specifica esenzione, anche la nota di credito è soggetta a imposta di bollo.

Questo aspetto può sembrare controintuitivo, soprattutto nei casi in cui la nota di credito serve ad annullare una fattura precedente. In realtà è coerente con la natura documentale dell’imposta di bollo: il bollo non segue automaticamente il destino economico dell’operazione, ma va valutato sul singolo documento.

Esempio pratico: nota di credito totale di una fattura forfettaria

Riprendiamo l’esempio precedente.

Fattura originaria:

  • compenso professionale: 500 euro;

  • natura IVA: N2.2;

  • bollo virtuale: sì;

  • bollo riaddebitato al cliente: 2 euro;

  • totale fattura: 502 euro.

Successivamente la fattura viene stornata integralmente.

La nota di credito potrà riportare:

  • storno compenso fattura n. X del giorno Y: 500 euro;

  • storno bollo addebitato in fattura n. X: 2 euro;

  • totale nota di credito: 502 euro.

A questo punto, però, bisogna valutare anche la nota di credito. Se il documento rettifica importi non soggetti a IVA superiori a 77,47 euro, la nota di credito deve essere considerata, a sua volta, ai fini dell’imposta di bollo.

In presenza dei presupposti, quindi, anche la nota di credito dovrà riportare il bollo virtuale.

Il risultato pratico è che il contribuente può trovarsi in una situazione apparentemente strana: emette una nota di credito per annullare una fattura, ma deve comunque assolvere l’imposta di bollo anche sulla nota di credito.

La sezione DatiBollo non serve per dire “sto stornando il bollo”

Un altro errore frequente riguarda la compilazione del file XML.

Nel corpo della nota di credito posso inserire una riga per stornare i 2 euro di bollo precedentemente addebitati al cliente. Questa riga incide sul totale del documento e sul saldo economico tra le parti.

La sezione DatiBollo, invece, ha un’altra funzione: serve a indicare che quel documento elettronico è soggetto a imposta di bollo.

Non bisogna quindi valorizzare automaticamente il bollo virtuale nella nota di credito solo perché nella fattura originaria era presente il bollo.

La domanda corretta non è:

“La fattura originaria aveva il bollo?”

ma:

“La nota di credito, considerata come documento autonomo, è soggetta a bollo?”

Solo se la risposta è sì, si dovrà valorizzare il bollo virtuale nel tracciato XML della nota di credito.

Caso diverso: nota di credito per correggere solo il bollo inserito per errore

Diverso è il caso in cui nella fattura originaria sia stato addebitato il bollo per errore.

Pensiamo a una fattura interamente soggetta a IVA, nella quale sia stata inserita per sbaglio una riga da 2 euro a titolo di bollo. In una situazione del genere il bollo non doveva essere addebitato al cliente.

La nota di credito potrà quindi essere emessa per rettificare il solo importo di 2 euro.

In questo caso, di norma, la nota di credito non supera la soglia di 77,47 euro e non si pone il problema dell’assolvimento del bollo sulla nota stessa.

Anche qui, però, il principio resta lo stesso: la presenza di una riga denominata “storno bollo” non significa automaticamente che il documento debba riportare il bollo virtuale.

Attenzione ai forfettari: il bollo riaddebitato non è una semplice anticipazione

Un’attenzione particolare va prestata ai contribuenti in regime forfettario.

Nella pratica, molti forfettari addebitano al cliente i 2 euro di bollo quando la fattura supera 77,47 euro. In questi casi il bollo viene spesso gestito come una riga aggiuntiva del documento.

È importante però non trattare automaticamente questo importo come una semplice anticipazione esclusa dal reddito.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i contribuenti forfettari, l’imposta di bollo riaddebitata al cliente assume natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito.

Per questo motivo, nei gestionali, il bollo riaddebitato dal forfettario non dovrebbe essere confuso con un’anticipazione ex articolo 15. Nel caso tipico, segue la stessa natura dell’operazione principale e viene incluso nel totale del documento.

Questo aspetto è importante anche quando si emette la nota di credito: se si storna al cliente il bollo precedentemente riaddebitato, si sta rettificando anche una componente che, nella fattura originaria, aveva natura economica di ricavo o compenso.

Non tutti i documenti senza IVA hanno automaticamente il bollo

Un’altra semplificazione da evitare è questa: “se non c’è IVA, allora c’è sempre il bollo”.

Non è così.

L’assenza dell’IVA è un indizio, ma non basta da sola. Bisogna sempre verificare la natura dell’operazione e le eventuali esclusioni previste.

Ci sono operazioni non assoggettate a IVA per le quali il bollo può essere dovuto, come molte operazioni fuori campo, esenti o in regime forfettario sopra soglia. Ma ci sono anche operazioni per le quali il bollo può non essere dovuto, ad esempio in presenza di specifiche esenzioni o di casistiche particolari.

Per questo motivo, nella gestione delle note di credito, il software non dovrebbe limitarsi a verificare se l’aliquota IVA è pari a zero. Dovrebbe invece valutare anche la natura IVA, il tipo operazione, l’importo del documento e le regole fiscali applicabili.

Il problema nei software gestionali

La casistica dello storno del bollo è particolarmente interessante dal punto di vista dei software gestionali, perché mostra bene la differenza tra dato contabile, dato fiscale e dato XML.

Un gestionale ben progettato dovrebbe distinguere almeno tre elementi:

  • il bollo dovuto sul documento;

  • il bollo eventualmente riaddebitato al cliente;

  • lo storno del bollo precedentemente riaddebitato.

Se questi elementi vengono confusi, possono nascere errori.

Ad esempio, un gestionale potrebbe compilare automaticamente il bollo virtuale nella nota di credito solo perché la fattura originaria lo conteneva. Questo comportamento non è sempre corretto.

Allo stesso modo, un gestionale potrebbe stornare correttamente la riga economica dei 2 euro, ma non guidare l’utente nella valutazione del bollo dovuto sulla nota di credito.

La soluzione migliore è separare le due logiche:

  • la riga documento serve a rettificare l’importo addebitato al cliente;

  • il campo DatiBollo serve a indicare se il documento elettronico è soggetto a imposta di bollo.

Controllo nel portale Fatture e Corrispettivi

Dopo l’emissione di fatture e note di credito con bollo, è buona prassi controllare la sezione dedicata all’imposta di bollo nel portale Fatture e Corrispettivi.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gli elenchi dei documenti rilevanti ai fini del bollo. L’elenco A contiene i documenti in cui il bollo risulta indicato dal contribuente, mentre l’elenco B contiene i documenti che, sulla base dei dati presenti nel file XML, potrebbero essere soggetti a bollo anche se il bollo non è stato indicato.

Questo controllo è particolarmente utile proprio nei casi di note di credito, storni e riemissioni. Il contribuente può verificare se i documenti sono stati intercettati correttamente e, dove consentito, intervenire sugli elenchi prima della determinazione definitiva dell’importo da versare.

Regola pratica

Una regola semplice può aiutare a evitare errori:

lo storno del bollo al cliente si gestisce nel corpo della nota di credito; il bollo dovuto sulla nota di credito si gestisce nella sezione DatiBollo solo se la nota di credito è autonomamente soggetta a imposta di bollo.

In altre parole, bisogna tenere distinti due piani:

  • il rapporto economico con il cliente;

  • l’assolvimento dell’imposta di bollo sul documento elettronico.

Se nella fattura originaria il bollo era stato riaddebitato al cliente, la nota di credito può stornare anche quei 2 euro. Ma questo storno non elimina automaticamente il bollo della fattura originaria e non determina, da solo, l’obbligo di valorizzare il bollo virtuale nella nota di credito.

La nota di credito va sempre valutata come documento autonomo.

Lo storno del bollo nelle fatture elettroniche è una casistica apparentemente minore, ma molto importante nella gestione quotidiana dei processi amministrativi e dei software ERP.

L’errore più comune è trattare il bollo come se fosse una normale componente della fattura da copiare e stornare automaticamente. In realtà, il bollo ha una propria logica documentale.

Quando si emette una nota di credito, bisogna quindi chiedersi due cose distinte:

  • devo restituire al cliente il bollo che gli avevo addebitato?

  • la nota di credito che sto emettendo è, di per sé, soggetta a imposta di bollo?

Solo distinguendo questi due aspetti si evita di generare documenti errati, differenze nei totali, comportamenti incoerenti nei gestionali e possibili incongruenze negli elenchi del bollo elettronico.

Per chi sviluppa o utilizza un software di fatturazione, la regola è chiara: la riga di storno del bollo e il campo DatiBollo non devono essere gestiti come se fossero la stessa cosa.


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