La dichiarazione annuale IVA non viene presentata? Dal 2026 questo non significa più necessariamente che l’Agenzia delle Entrate debba attendere una successiva attività di controllo per ricostruire l’imposta dovuta.
Con una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e resa operativa dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 239129 del 28 agosto 2026, il Fisco può infatti procedere alla liquidazione dell’IVA anche in caso di dichiarazione annuale omessa, utilizzando i dati che sono già presenti nei propri sistemi.
La novità è particolarmente interessante perché porta a compimento una trasformazione già in corso da anni nel rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria: fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti permettono oggi di ricostruire una parte molto rilevante della posizione IVA di un'impresa senza dover necessariamente partire dalla dichiarazione annuale.
Cosa cambia dal 2026
Il nuovo articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972 consente all’Agenzia delle Entrate di procedere alla liquidazione dell’IVA quando la dichiarazione annuale non è stata presentata.
La norma è stata introdotta dall’articolo 1, comma 111, lettera a), della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, e si affianca alla tradizionale liquidazione automatizzata prevista dall’articolo 54-bis del DPR 633/1972.
La differenza tra le due procedure è importante.
La liquidazione ordinaria dell’articolo 54-bis riguarda una dichiarazione che è stata presentata e consente all’Agenzia di verificare i dati dichiarati e i relativi calcoli.
Il nuovo articolo 54-bis.1 interviene invece proprio quando la dichiarazione annuale IVA manca.
In altre parole, l'assenza della dichiarazione non impedisce più all'Amministrazione finanziaria di ricostruire automaticamente l'IVA sulla base delle informazioni che già possiede.
La procedura costituisce una facoltà dell’Agenzia e non un automatismo obbligatorio: la norma stabilisce infatti che l’Amministrazione finanziaria “può procedere” alla liquidazione. Inoltre, la liquidazione non preclude una successiva attività di accertamento.
Quali dati utilizza l’Agenzia delle Entrate
Il punto centrale della nuova procedura è rappresentato dalle informazioni che l'Agenzia ha già a disposizione.
Il provvedimento del 28 agosto 2026 individua principalmente quattro fonti:
- fatture elettroniche emesse e ricevute;
- corrispettivi telematici;
- comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, le cosiddette LIPE;
- versamenti IVA effettuati.
Si tratta di dati che, nella maggior parte dei casi, vengono trasmessi all'Amministrazione finanziaria nel corso dell'ordinaria gestione dell'attività d'impresa.
È proprio questo aspetto a rendere possibile la nuova liquidazione.
Pensiamo, ad esempio, a un'impresa che nel corso dell'anno abbia emesso regolarmente fatture elettroniche, trasmesso i corrispettivi e inviato le LIPE, ma che per errore non presenti la dichiarazione annuale IVA.
L'Agenzia dispone comunque di una quantità significativa di informazioni attraverso le quali può ricostruire l'imposta.
Non si tratta quindi di una stima basata su dati esterni o su una presunzione generica: la procedura utilizza i flussi fiscali già trasmessi dal contribuente.
Anche una dichiarazione “vuota” può essere considerata omessa
La novità non riguarda esclusivamente chi non presenta completamente la dichiarazione.
Il provvedimento attuativo considera equiparata all'omissione anche la dichiarazione presentata completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive necessari per determinare il volume d'affari e liquidare l'imposta.
Questo elemento merita attenzione perché amplia concretamente il campo di applicazione della procedura.
Non è quindi sufficiente, in determinate situazioni, aver effettuato un invio telematico della dichiarazione: se mancano i dati necessari alla determinazione dell'IVA, la dichiarazione può essere trattata come omessa ai fini della nuova liquidazione.
Come viene calcolata l’IVA
Una delle caratteristiche più interessanti della procedura riguarda proprio il modo in cui viene ricostruita l'imposta.
L'Agenzia determina l'IVA a debito partendo dai dati relativi alle fatture elettroniche emesse, ai corrispettivi telematici e alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche.
A questo importo possono essere sottratti:
- l'IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute;
- l'IVA a credito risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
- i versamenti IVA già effettuati per il periodo d'imposta.
Il meccanismo è quindi più articolato di una semplice somma dell'IVA presente nelle fatture emesse.
Attenzione al credito dell’anno precedente
C'è però una differenza importante rispetto alla normale gestione della dichiarazione annuale.
Nel calcolo automatizzato non viene considerato il credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa al periodo precedente.
Questo significa che la ricostruzione effettuata dall'Agenzia parte dai dati disponibili per il periodo oggetto di controllo e non incorpora automaticamente il credito dell'anno precedente.
È un aspetto particolarmente importante per le imprese che presentano una posizione IVA strutturalmente a credito.
Il contribuente dovrà quindi prestare attenzione alla comunicazione ricevuta e, se necessario, fornire all'Agenzia gli elementi che non sono stati considerati nella liquidazione.
Un esempio pratico
Immaginiamo una società che abbia omesso la dichiarazione annuale IVA relativa a un determinato periodo.
Nel corso dell'anno risultano:
IVA sulle vendite: 100.000 euro
IVA sugli acquisti risultante dalle fatture ricevute: 60.000 euro
Versamenti IVA già effettuati: 25.000 euro
In una ricostruzione basata esclusivamente su questi dati, l'imposta ancora da versare sarebbe:
100.000 - 60.000 - 25.000 = 15.000 euro
Il risultato della liquidazione non tiene però conto, automaticamente, di un eventuale credito IVA proveniente dall'anno precedente.
È proprio in casi come questo che diventa importante verificare attentamente il prospetto predisposto dall'Agenzia e, se necessario, presentare chiarimenti entro il termine previsto.
Dove il contribuente può controllare i dati
Un elemento interessante della nuova procedura è che le stesse informazioni utilizzate dall'Agenzia sono, in buona parte, consultabili dal contribuente.
I dati relativi a fatture, corrispettivi e liquidazioni periodiche possono essere verificati attraverso il portale Fatture e Corrispettivi, mentre i versamenti possono essere controllati all'interno del Cassetto fiscale.
Questo rende possibile effettuare una sorta di controllo preventivo.
Per un'impresa che si accorga di non aver presentato la dichiarazione annuale, diventa quindi particolarmente importante verificare rapidamente la situazione prima che l'Amministrazione finanziaria avvii la procedura.
Cosa succede quando l’Agenzia comunica la liquidazione
Una volta effettuata la liquidazione, l'Agenzia comunica al contribuente le risultanze.
La comunicazione viene trasmessa tramite PEC all'indirizzo risultante dall'INI-PEC oppure al domicilio digitale speciale eventualmente eletto.
In caso di mancato recapito, è prevista la trasmissione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione e il prospetto analitico dei dati utilizzati vengono inoltre resi disponibili nella sezione “L'Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.
Il prospetto analitico è particolarmente importante perché consente di capire quali fatture e quali corrispettivi sono stati presi in considerazione nella ricostruzione.
Il contribuente ha 60 giorni per reagire
La ricezione della comunicazione non significa che il contribuente debba necessariamente accettare senza possibilità di intervento il risultato della liquidazione.
Sono previste due strade.
La prima consiste nel pagamento delle somme richieste entro 60 giorni.
In questo caso la sanzione prevista, ordinariamente pari al 120% dell'imposta, viene ridotta a un terzo, quindi al 40% dell'imposta, oltre agli interessi nella misura indicata dal provvedimento. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24.
La procedura presenta però una particolarità importante: non è possibile utilizzare la compensazione e non è prevista la rateazione.
La seconda possibilità consiste invece nel fornire all'Agenzia dati ed elementi che non sono stati considerati oppure che sono stati valutati erroneamente.
Il termine è sempre di 60 giorni.
Se i chiarimenti vengono accolti e determinano una modifica dell'importo dovuto, l'Agenzia invia una nuova comunicazione e il termine per il pagamento agevolato decorre nuovamente dal ricevimento della comunicazione definitiva.
Cosa succede se non si fa nulla
La nuova procedura rende particolarmente importante non ignorare la comunicazione.
Se il contribuente non paga e non fornisce chiarimenti entro i 60 giorni, le somme dovute vengono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo, con applicazione della sanzione nella misura piena e degli interessi previsti.
Anche in questa fase non è ammessa la compensazione.
Per questo motivo, la ricezione della comunicazione dovrebbe attivare immediatamente una verifica contabile e fiscale, soprattutto quando l'importo ricostruito dall'Agenzia non coincide con la posizione effettiva dell'impresa.
Il ruolo sempre più importante dei dati digitali
La nuova disciplina rappresenta un ulteriore passo verso un sistema fiscale nel quale la dichiarazione non costituisce più l'unica fonte attraverso cui l'Amministrazione può conoscere la posizione del contribuente.
Nel caso dell'IVA, il Fisco dispone già di un ecosistema di dati composto da fatture elettroniche, corrispettivi, LIPE e versamenti.
Il nuovo articolo 54-bis.1 utilizza proprio questa infrastruttura informativa per intervenire anche quando manca la dichiarazione annuale.
Ed è qui che la novità diventa interessante anche dal punto di vista dei software gestionali ERP.
Per le aziende diventa infatti sempre più importante che il gestionale sia in grado di mantenere una posizione IVA coerente con i dati che vengono trasmessi all'Amministrazione finanziaria.
La qualità del dato non riguarda più soltanto la correttezza interna della contabilità. Un'informazione errata, incompleta o non correttamente riconciliata può diventare rilevante anche quando il Fisco ricostruisce autonomamente la posizione dell'impresa.
Cosa cambia per aziende e professionisti
La nuova liquidazione automatizzata rende ancora più importante il controllo degli adempimenti IVA.
Per un'impresa non sarà sufficiente verificare che le fatture elettroniche siano state emesse correttamente.
Sarà necessario assicurarsi che esista coerenza tra:
fatture elettroniche → contabilità → LIPE → versamenti → dichiarazione annuale IVA.
Questa catena di informazioni diventa sempre più importante perché l'Amministrazione finanziaria dispone di una parte consistente dei dati necessari per effettuare autonomamente i controlli.
Dal punto di vista operativo, quindi, può essere utile introdurre nei software gestionali controlli specifici sull'avvenuta presentazione della dichiarazione annuale e sulla coerenza tra i dati presenti nel gestionale e quelli trasmessi attraverso i diversi canali fiscali.
Una novità che va oltre la semplice “automazione”
La vera novità del 2026 non consiste soltanto nel fatto che l'Agenzia delle Entrate possa utilizzare un software per effettuare un calcolo.
Il cambiamento più significativo è che la dichiarazione annuale omessa non impedisce più all'Amministrazione di ricostruire la posizione IVA utilizzando i dati che il sistema fiscale ha già acquisito durante l'anno.
La fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici hanno progressivamente trasformato la gestione dell'IVA in un sistema basato su flussi di dati continui.
Con l'articolo 54-bis.1 questo principio viene utilizzato anche per gestire una situazione che, fino a oggi, richiedeva un diverso intervento dell'Amministrazione: l'omessa dichiarazione annuale.
Per imprese, commercialisti e software house il messaggio è quindi abbastanza chiaro: la qualità e la coerenza del dato fiscale stanno diventando sempre più importanti quanto l'adempimento finale.
E in un sistema nel quale l'Amministrazione può già disporre di fatture, corrispettivi, LIPE e versamenti, dimenticare la dichiarazione annuale non significa necessariamente rendere invisibile la propria posizione IVA.
Significa, al contrario, lasciare che sia il Fisco a ricostruirla sulla base dei dati che ha già a disposizione.

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