Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (ODV) che applicano il regime forfetario previsto dall'articolo 86 del Codice del Terzo Settore si trovano, dal punto di vista della fatturazione, in una situazione particolare.
Il regime previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede infatti una serie di semplificazioni negli adempimenti IVA. Tra queste rientra anche l'esonero dall'emissione della fattura, salvo le specifiche situazioni previste dalla normativa.
Può però accadere che una APS o una ODV, pur essendo esonerata, decida comunque di emettere una fattura, ad esempio perché richiesta dal cessionario o dal committente.
In questo caso si pone una domanda molto concreta per chi gestisce la contabilità o sviluppa software ERP: come deve essere compilata la fattura elettronica?
L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni specifiche sul punto, indicando innanzitutto l'utilizzo del codice N2.2 nel campo Natura. La successiva circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha inoltre confermato il quadro generale del regime forfetario previsto dall'articolo 86 e l'esonero dall'emissione della fattura.
Il regime forfetario dell'articolo 86 del Codice del Terzo Settore
L'articolo 86 del Codice del Terzo Settore introduce un regime forfetario specificamente destinato alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale.
La disciplina riguarda sia le imposte sui redditi sia l'IVA e contiene una serie di semplificazioni rispetto al regime ordinario.
Il regime è opzionale e riguarda le attività commerciali svolte dagli enti che possiedono i requisiti previsti dalla norma.
Per quanto riguarda l'IVA, le APS e le ODV che applicano il regime:
- non addebitano l'IVA in rivalsa per le operazioni nazionali;
- non hanno diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti;
- sono esonerate dal versamento dell'IVA e, in linea generale, dagli altri adempimenti IVA previsti dal DPR 633/1972;
- devono comunque rispettare gli specifici adempimenti previsti dalla normativa, tra cui la numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.
La Circolare n. 1/E del 2026 ha fornito un importante quadro interpretativo sui nuovi regimi fiscali del Codice del Terzo Settore, dedicando una specifica sezione proprio al regime forfetario delle ODV e delle APS previsto dall'articolo 86.
APS e ODV sono obbligate a emettere la fattura?
No, per gli enti che hanno aderito al regime forfetario dell'articolo 86 è previsto l'esonero dall'emissione della fattura.
La stessa Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, chiarisce che, qualora gli enti che hanno aderito al regime forfetario, pur essendo esonerati dall'emissione della fattura, provvedano comunque a emetterla, ad esempio su richiesta del cessionario o del committente, la fattura elettronica deve riportare il codice Natura N2.2.
Questa precisazione è importante perché permette di distinguere l'esonero dall'obbligo di emissione dalla possibilità concreta di emettere comunque il documento.
In altre parole, il fatto che l'ente sia esonerato non significa che la fattura elettronica non possa essere emessa.
Il codice Natura da utilizzare: N2.2
Il primo elemento da considerare nella compilazione della fattura elettronica è il campo Natura.
Per le fatture emesse da APS e ODV che applicano il regime forfetario dell'articolo 86, l'indicazione fornita dall'Agenzia delle Entrate è:
N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi
La scelta è coerente con la struttura del tracciato della fattura elettronica.
La Guida dell'Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche precisa infatti che il codice N2.2 deve essere utilizzato nei casi in cui l'operazione sia non soggetta a IVA e ricomprende anche le fatture emesse dagli operatori che applicano regimi forfetari.
Nel caso specifico delle APS e ODV, la Circolare n. 1/E/2026 conferma espressamente l'utilizzo di N2.2 quando l'ente, pur essendo esonerato, decide comunque di emettere la fattura elettronica.
E il campo RegimeFiscale?
È questo uno degli aspetti più interessanti della questione.
Nella FAQ dell'Agenzia delle Entrate da cui parte questo approfondimento viene indicato, per il campo RegimeFiscale, il codice:
RF19 – Regime forfetario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014)
La stessa FAQ indica inoltre di inserire nel campo Causale la dicitura:
“Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell'art. 86 del codice del terzo settore”
La combinazione può apparire poco intuitiva, perché RF19 identifica formalmente il regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014, mentre l'ente sta applicando il diverso regime previsto dall'articolo 86 del Codice del Terzo Settore.
Questo punto merita quindi particolare attenzione nella configurazione di un gestionale.
Le indicazioni più recenti della prassi 2026 confermano in modo espresso N2.2, ma non ripropongono nella parte consultabile della Circolare 1/E la specifica associazione RF19 + causale indicata nella FAQ. Per questo, nell'implementazione di un software è opportuno verificare la versione aggiornata delle specifiche tecniche e delle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate prima di rendere automatica la valorizzazione del campo.
La causale: il riferimento all'articolo 86
La causale assume quindi un'importanza particolare perché consente di chiarire al destinatario del documento e agli operatori che gestiscono la fattura quale sia il regime fiscale effettivamente applicato.
La dicitura indicata nella FAQ dell'Agenzia delle Entrate è:
“Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell'art. 86 del codice del terzo settore”
In questo modo, anche quando il codice tecnico utilizzato nel tracciato non identifica in maniera perfettamente specifica il regime dell'ente, la fattura contiene il riferimento esplicito alla disciplina applicata.
Un esempio di configurazione nel gestionale
Dal punto di vista di un software ERP, la situazione può essere rappresentata in questo modo:
| Campo | Valore |
|---|---|
| Natura | N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi |
| RegimeFiscale | RF19, secondo la FAQ richiamata |
| Causale | Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell'art. 86 del codice del terzo settore |
È importante però che il gestionale non interpreti automaticamente la presenza del codice RF19 come prova che l'ente stia applicando il regime forfetario ordinario previsto dalla legge 190/2014.
Il regime fiscale effettivamente applicato è quello previsto dall'articolo 86 del Codice del Terzo Settore.
Questo è un esempio concreto di come la codifica tecnica di una fattura elettronica non sempre coincida perfettamente con la classificazione giuridico-fiscale prevista dalla normativa.
Attenzione a non confondere l'articolo 80 con l'articolo 86
Un altro aspetto importante riguarda la distinzione tra i regimi previsti dagli articoli 80 e 86 del Codice del Terzo Settore.
L'articolo 80 disciplina il regime forfetario per la determinazione del reddito degli ETS non commerciali e può riguardare una platea più ampia di enti.
L'articolo 86, invece, prevede uno specifico regime forfetario destinato alle ODV e alle APS.
I due regimi non devono quindi essere considerati intercambiabili.
Anche dal punto di vista della fatturazione elettronica, il riferimento normativo deve essere coerente con il regime effettivamente adottato dall'ente.
Un'altra particolarità: l'imposta di bollo
La gestione della fattura elettronica delle APS e ODV in regime art. 86 presenta anche un ulteriore elemento da considerare: l'imposta di bollo.
Il Codice del Terzo Settore prevede specifiche esenzioni per gli atti e documenti posti in essere dagli enti del Terzo Settore nelle condizioni previste dall'articolo 82.
Per le fatture elettroniche degli ETS possono inoltre assumere rilevanza le codifiche presenti nel blocco AltriDatiGestionali, tra cui NB2 nei casi previsti dalla disciplina del bollo. L'Agenzia delle Entrate indica infatti NB2 per segnalare i documenti emessi da un soggetto appartenente al Terzo Settore che rientrano nella specifica fattispecie di non assoggettamento.
Anche in questo caso è quindi importante che il software non gestisca il bollo esclusivamente sulla base della presenza del codice N2.2, ma tenga conto della specifica situazione dell'ente e delle relative esenzioni.
Cosa cambia per i software ERP
Questa casistica è interessante non soltanto dal punto di vista fiscale, ma anche sotto il profilo della progettazione dei software gestionali.
Un ERP che gestisce APS e ODV dovrebbe essere in grado di distinguere almeno tre livelli:
Questa distinzione è importante perché il codice presente nel file XML non sempre rappresenta in modo perfettamente coincidente la disciplina fiscale applicata.
Un software progettato correttamente dovrebbe quindi evitare di associare in modo rigido la semplice dicitura “regime forfetario” al solo regime della legge 190/2014.
La configurazione dovrebbe essere parametrica e aggiornabile, così da poter recepire eventuali modifiche future alle specifiche della fatturazione elettronica.
La situazione nel 2026
Il 2026 rappresenta un momento particolarmente importante per il quadro fiscale degli enti del Terzo Settore.
Con la Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti organici sulle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore, compresi i regimi forfetari destinati agli ETS non commerciali e quello specifico per ODV e APS.
Per la fatturazione elettronica, il punto oggi più solido della prassi è quindi l'utilizzo di N2.2 quando l'ente, pur essendo esonerato dall'emissione, decide comunque di emettere una fattura elettronica.
Per quanto riguarda il campo RegimeFiscale, invece, è opportuno prestare particolare attenzione alle indicazioni operative più aggiornate, soprattutto perché il tracciato FatturaPA non dispone di un codice espressamente denominato “regime forfetario art. 86 CTS”.
In sintesi
Per una APS o ODV che applica il regime forfetario dell'articolo 86 del Codice del Terzo Settore, la regola generale è l'esonero dall'emissione della fattura.
Se l'ente decide comunque di emettere una fattura elettronica, ad esempio perché richiesta dal cliente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve essere utilizzato il codice:
N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi.
La FAQ richiamata in questo articolo indica inoltre RF19 nel campo RegimeFiscale e la specifica dicitura relativa all'articolo 86 nella causale.
È però proprio questo il punto sul quale, per chi sviluppa software ERP, è consigliabile prestare maggiore attenzione: RF19 identifica formalmente il regime forfetario della legge 190/2014 e non dispone di una denominazione specifica per il regime dell'articolo 86 CTS.
La corretta gestione della fattura richiede quindi di distinguere la disciplina fiscale effettivamente applicata dall'ente dalla sua rappresentazione tecnica all'interno del tracciato XML.
Per un gestionale significa una cosa molto concreta: la fiscalità non può essere ridotta a una semplice tabella di corrispondenza tra “regime fiscale” e “codice XML”. In presenza di regimi particolari, è necessario mantenere separati il dato normativo, il trattamento IVA e la codifica tecnica richiesta dal Sistema di Interscambio.
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