Il caso
Con la piena operatività, dal periodo d'imposta 2026, del regime fiscale del Codice del Terzo settore (Titolo X del D.Lgs. 117/2017, reso applicabile per effetto del D.L. 84/2025), sta emergendo con frequenza crescente una richiesta che gli operatori conoscono bene: alcuni Enti del Terzo settore chiedono ai propri fornitori — tipicamente professionisti e imprese in regime forfetario (L. 190/2014) — di non applicare l'imposta di bollo da 2 euro sulle fatture emesse nei loro confronti, invocando l'esenzione prevista dall'art. 82, comma 5, del Codice.
La domanda operativa che ne consegue, e che arriva puntualmente a chi si occupa di fatturazione elettronica e sistemi gestionali, è questa: per evitare che i sistemi dell'Agenzia delle Entrate calcolino automaticamente il bollo, è corretto che il fornitore valorizzi il codice NB2 nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> del blocco <AltriDatiGestionali>, aggiungendo in fattura un'annotazione del tipo "Documento esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017"?
La risposta breve è no. Ma il motivo per cui è "no" è più interessante della risposta stessa, perché tocca un equivoco ricorrente: l'idea che una compilazione del tracciato XML possa costituire un diritto che la norma — o meglio, la sua interpretazione ufficiale — non riconosce.
Primo piano di analisi: cosa fanno davvero i codici NB nel tracciato
Partiamo dalla tecnica, che è il terreno su cui la richiesta viene formulata.
Dal 2021 l'Agenzia delle Entrate effettua un controllo automatizzato sull'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche transitate dallo SdI. Trimestralmente vengono messi a disposizione del contribuente, nel portale Fatture e Corrispettivi, due elenchi: l'Elenco A, non modificabile, con le fatture in cui il cedente/prestatore ha dichiarato l'assolvimento del bollo (campo 2.1.1.6 <DatiBollo>, BolloVirtuale = SI), e l'Elenco B, modificabile nei termini previsti, con le fatture in cui il bollo non è stato indicato ma per le quali il sistema ne rileva i presupposti (operazioni senza IVA di importo superiore a 77,47 euro con codici natura rilevanti).
Per segnalare preventivamente al sistema che una fattura, pur presentando quei presupposti formali, non è soggetta a bollo, le specifiche prevedono tre codici da valorizzare nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> del blocco <AltriDatiGestionali> (disponibile solo nella fattura ordinaria, non in quella semplificata):
- NB1: documento assicurativo, con bollo assorbito nell'imposta sulle assicurazioni;
- NB2: documento emesso da un soggetto appartenente al Terzo settore;
- NB3: documento tra banca e cliente correntista, con bollo assorbito in quello sull'estratto conto.
Già la definizione di NB2 rivela il problema: il codice è concepito per il caso in cui l'emittente della fattura è l'ETS — che, emettendo un proprio documento, beneficia dell'esenzione dell'art. 82, comma 5. Nel caso in esame, invece, l'emittente è il fornitore forfetario e l'ETS è il destinatario. La lettera delle specifiche tecniche, quindi, non copre la fattispecie.
Si potrebbe obiettare che questa è una questione di forma: se l'esenzione spettasse nel merito, NB2 resterebbe l'unico veicolo tecnico disponibile per comunicarla. Ed è un'obiezione corretta. Il vero problema, infatti, non sta nel tracciato: sta nel merito.
Secondo piano di analisi: "posti in essere o richiesti dagli enti"
L'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 esenta dall'imposta di bollo "gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti" del Terzo settore (incluse le cooperative sociali, escluse le imprese sociali costituite in forma di società).
La tesi degli ETS che chiedono l'esenzione ai fornitori si fonda sul termine "richiesti": la fattura del fornitore sarebbe un documento "richiesto" dall'ente, in quanto conseguenza della prestazione che l'ente stesso ha commissionato.
L'Agenzia delle Entrate, però, ha già respinto questa lettura. Con la Risposta a interpello n. 67 del 20 febbraio 2020, resa su una fattispecie sovrapponibile (una professionista in regime forfetario che fatturava a un'associazione sportiva dilettantistica, beneficiaria dell'analoga esenzione dell'art. 27-bis, Tabella B, DPR 642/1972), l'Agenzia ha chiarito che l'emissione della fattura è un atto dovuto per legge dal cedente/prestatore ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/1972, a prescindere da qualunque richiesta del cliente. Il termine "richiesti", pertanto, non è riferibile alla fattura del fornitore: la fattura emessa verso l'ente agevolato resta soggetta a bollo.
È vero che la pronuncia riguarda l'art. 27-bis e non l'art. 82, comma 5, del CTS. Ma la locuzione decisiva — "posti in essere o richiesti da" — è identica nelle due norme, e la dottrina che si è occupata del tema ritiene pacificamente estensibile l'orientamento, pur criticandolo nel merito: si è osservato che l'ente, richiedendo la prestazione, richiede implicitamente anche la relativa fatturazione, e che la ratio agevolativa vorrebbe non gravare gli ETS di oneri indiretti. Critiche fondate, ma che a oggi non hanno trovato accoglimento né in un documento di prassi né, per quanto consta, in giurisprudenza consolidata.
Un possibile controargomento merita di essere disinnescato subito: l'art. 82, comma 5, ha una formulazione più ampiadell'art. 27-bis, perché include la categoria residuale "ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato". Questo allargamento, tuttavia, opera sul piano oggettivo (quali tipi di documento sono esenti) e non su quello soggettivo (chi deve averli posti in essere o richiesti), che è esattamente il presupposto su cui l'Agenzia fonda il diniego. La formulazione ampia non aiuta, quindi, a superare l'ostacolo.
Va infine segnalato che la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 — il primo documento di prassi organico sulla fiscalità degli ETS a regime — non è intervenuta sul punto. L'orientamento del 2020 deve quindi ritenersi tuttora attuale.
L'errore concettuale: il tracciato non costituisce diritti
Qui sta il cuore della questione, ed è un principio che chi lavora sui sistemi di fatturazione dovrebbe tenere a mente ogni volta che un cliente chiede di "sistemare" un problema fiscale con un campo XML.
Valorizzare NB2 su una fattura emessa verso un ETS funzionerebbe, nel senso meccanico del termine: la fattura non verrebbe integrata nell'Elenco B e il sistema non calcolerebbe il bollo. Ma il codice NB2, come qualunque altro dato del tracciato, è una autodichiarazione del contribuente, non un provvedimento di esenzione. Se in sede di controllo l'Agenzia accerta che i presupposti non ricorrevano — e la propria prassi dice esattamente questo — il risultato è il recupero dell'imposta con le sanzioni dell'art. 25 del DPR 642/1972.
E attenzione a chi paga. Obbligato in via principale è il soggetto che forma il documento, cioè il fornitore (il bollo sulle fatture è dovuto fin dall'origine); ma ai sensi dell'art. 22 del DPR 642/1972 sono solidalmente obbligate tutte le parti che sottoscrivono, ricevono o accettano il documento non in regola — quindi anche l'ETS che ha sollecitato l'esenzione. La richiesta che l'ente rivolge al fornitore, in altre parole, non mette al riparo nessuno dei due. Né vale di più l'annotazione in fattura: una dicitura descrittiva non ha alcuna efficacia costitutiva.
Lo stesso ragionamento vale per la strada, apparentemente più "ortodossa", della variazione dell'Elenco B: rimuovere le fatture dall'elenco è legittimo solo quando i presupposti del bollo effettivamente non ricorrono. Farlo sulla base di una tesi interpretativa contraria alla prassi è la medesima autodichiarazione, solo spostata da ex ante a ex post, con identico profilo di rischio.
Cosa fare in pratica
Per il fornitore forfetario. La condotta conforme è una sola: assolvere il bollo indicando BolloVirtuale = SI nel blocco <DatiBollo> e versarlo con le scadenze trimestrali. L'eventuale riaddebito dei 2 euro al cliente è possibile, ma con un'avvertenza spesso ignorata: per effetto della Risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022, il bollo riaddebitato dal forfetario fa parte integrante dei ricavi e concorre alla determinazione del reddito (oltre che al plafond degli 85.000 euro). Un dettaglio piccolo, ma che nei gestionali va parametrizzato correttamente.
Per l'ETS che non condivide la prassi. Le vie prive di rischio sanzionatorio sono due. La prima è il solve et repete: il fornitore assolve l'imposta e presenta poi istanza di rimborso ex art. 37 del DPR 642/1972 (entro tre anni), motivata sull'art. 82, comma 5, del CTS; l'eventuale diniego è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, ed è di fatto l'unico modo per far valere in giudizio la tesi estensiva. La seconda è l'interpello preventivo ex art. 11 della L. 212/2000 — utile più per ottenere certezza, ed eventualmente una pronuncia specifica sull'art. 82, comma 5, per le fatture passive (che a oggi manca), che per sperare in un esito favorevole, visto il precedente del 2020.
Per chi sviluppa o parametrizza sistemi di fatturazione. La richiesta di inserire NB2 su fatture attive verso ETS va gestita come un caso di non conformità sostanziale, non come una personalizzazione: il sistema può tecnicamente consentirlo (il tracciato lo accetta), ma la scelta e la responsabilità devono restare in capo al soggetto emittente, idealmente con un avviso bloccante o informativo che richiami la prassi. È la stessa logica con cui si gestiscono i codici natura IVA: il gestionale non deve mai "decidere" un'agevolazione al posto del contribuente.
In sintesi
L'esenzione dell'art. 82, comma 5, del Codice del Terzo settore copre i documenti che l'ETS emette (incluse le sue fatture attive, come confermato dalla prassi fin dal 2018) o che richiede nel senso proprio del termine (certificazioni, copie, istanze). Non copre, secondo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, le fatture che l'ente riceve dai propri fornitori: per queste il bollo resta dovuto dall'emittente, con responsabilità solidale del destinatario. Il codice NB2 non è il veicolo per estendere l'esenzione a una fattispecie che la prassi esclude — perché nessun campo del tracciato XML può costituire un diritto che la norma, così come interpretata, non riconosce.
Riferimenti: art. 82, comma 5, e art. 104 D.Lgs. 117/2017; art. 27-bis Tabella B, artt. 22, 25 e 37 DPR 642/1972; art. 21 DPR 633/1972; art. 1, comma 1108, L. 178/2020; Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 67/2020, Risposta a interpello n. 428/2022, circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026; guida AdE "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche" e specifiche tecniche della fatturazione elettronica.
Disclaimer: questo articolo ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce consulenza fiscale, legale o professionale. Il quadro descritto riflette la normativa e la prassi disponibili alla data di pubblicazione; sul tema specifico delle fatture passive degli ETS non risulta a oggi una pronuncia diretta riferita all'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, e l'evoluzione della prassi va monitorata.

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